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ANTITRUST DECIDE LA SOSPENSIONE DELLA PRATICA SCORRETTA DI ITALIA-PROGRAMMI.NET. LA SOCIETA’ DOVRA’ INTERROMPERE ANCHE I SOLLECITI DI PAGAMENTO


PS7444 – Internet: Antitrust decide la sospensione della pratica scorretta di italia-programmi.net
29 Agosto 2011

COMUNICATO STAMPA

INTERNET: ANTITRUST DECIDE LA SOSPENSIONE DELLA PRATICA SCORRETTA DI ITALIA-PROGRAMMI.NET. LA SOCIETA’ DOVRA’ INTERROMPERE ANCHE I SOLLECITI DI PAGAMENTO
L’Antitrust ha intimato alla società Estesa Limited di sospendere ogni attività diretta a pubblicizzare su Google Adwords o su altri strumenti di pubblicità online, in via diretta o indirettamente tramite siti ponte, la fruizione gratuita di software scaricabili dal sito http://www.italia-programmi.net. La società dovrà chiarire sul suo sito che si tratta di un servizio a pagamento e dovrà sospendere ogni attività di sollecito del pagamento del presunto abbonamento annuale nei confronti di quei consumatori che hanno comunicato di non aver mai voluto sottoscrivere un abbonamento, non essendosi neppure resi conto della natura onerosa del servizio offerto.
L’Antitrust aveva avviato nel mese di luglio un’istruttoria per pratica commerciale scorretta nei confronti della società Estesa Limited, alla luce delle numerose segnalazioni di singoli cittadini e di associazioni dei consumatori.
Secondo le denunce ricevute, digitando sul motore di ricerca Google il nome di un determinato software accompagnato dalla parola “gratis” o “gratuito” o “free”, appariva come primo risultato il link http://www.italia-programmi.net. Selezionando il link, il consumatore veniva indirizzato ad un sito dove sotto la dicitura “SCARICALO SUBITO” venivano richiesti i dati personali utili alla registrazione. Una volta inseriti i propri dati, il consumatore sottoscriveva, sostanzialmente a sua insaputa, un contratto biennale con la società Estesa Ltd, con sede nella Repubblica delle Seychelles, per la fornitura di software al costo annuale di 96 euro da pagare anticipatamente una volta l’anno. La pagina di registrazione riportava i termini dell’abbonamento con un’evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata percezione, specie se si tiene conto della modalità con cui i consumatori vi erano indirizzati. In sostanza il consumatore era indotto a credere che si trattasse di un servizio gratuito.
Decorso il tempo per il recesso, e a volte anche prima di tale termine, senza dare al consumatore alcuna previa conferma del perfezionamento del presunto contratto, la società Estesa Ltd inizia a sollecitare i pagamenti e minaccia l’esperimento di azioni legali in caso di mancato adempimento, prefigurando a carico del consumatore ingenti costi aggiuntivi non quantificati né quantificabili, aggiungendo, fin da subito, spese ulteriori rispetto al canone di abbonamento, a titolo“di sollecito”.
Solo tra il 2009 e il 2011 l’Autorità ha irrogato oltre 5 milioni di euro di multe per comportamenti scorretti che, attraverso il meccanismo della registrazione sui siti, inducevano i consumatori a sottoscrivere, in modo inconsapevole, contratti di fornitura di servizi vari.

Roma, 29 agosto 2011

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AVVISO INVIATO DA AGCM ALLA SOCIETA’ ESTESA LIMITED PROPRIETARIA DEL SITO ITALIA-PROGRAMMI.NET



BOLLETTINO N. 26 DEL 18 LUGLIO 2011 119
PS7444 – ITALIA-PROGRAMMI.NET – ABBONAMENTO PER SOFTWARE
Avviso della comunicazione dell’avvio del procedimento
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo), nonché ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007, e contestuale richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento; procedimento per la sospensione provvisoria ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 9 del Regolamento.
I. Le Parti
1. Estesa Limited, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Codice del Consumo.
Acu (Associazione Consumatori e Utenti) del Piemonte, in qualità di segnalante.
Aduc (Associazione Diritti Utenti e Consumatori) di Firenze, in qualità di segnalante.
Federconsumatori (Federazione Nazionale Consumatori e Utenti) di Frosinone, Milano e Udine, in qualità di segnalanti.
II. Le pratiche commerciali
2. Nel mese di giugno 2011 sono pervenute numerose segnalazioni, da parte di consumatori e loro associazioni, anche tramite la Direzione Contact Center dell’Autorità, concernenti il comportamento posto in essere dalla società Estesa Limited Global Gateway 2478 Rue de la Perle Providence Mahe Republic of Seychelles (di seguito, anche Estesa), nella sua qualità di professionista titolare del sito internet http://www.italia-programmi.net, consistente nell’indurre i consumatori a sottoscrivere, a loro insaputa, un abbonamento biennale, per un importo di 96 euro all’anno da corrispondere in via anticipata a fronte di richieste, da parte degli stessi consumatori, di programmi e applicazioni di largo uso per personal computer (in larga parte antivirus Avira) da scaricare gratuitamente dalla rete.
In particolare, i consumatori indicano di aver compilato un form per scaricare gratuitamente software e di essere stati indirizzati ad una pagina di registrazione, nella quale la menzione del fatto che si tratta di un servizio a pagamento è riportata con scarsa evidenza grafica, sulla destra dello schermo.
Una volta atterrati nella homepage del sito sopra indicato i consumatori sono invitati a seguire un percorso che tramite più link denominati “SCARICALO SUBITO!” porta ad una pagina di registrazione in cui si legge “Si prega di compilare tutti i campi modulo completamente: Registrati ora e scarica”. Subito sotto, al centro della pagina si legge: Crea il tuo account ed ancora sotto al centro della pagina vi è un form per inserire i dati online. L’indicazione dell’onerosità è indicata in caratteri molto piccoli sulla destra dello schermo e poco visibili essendo in colore grigio chiaro su
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fondo bianco, nonché all’interno delle Condizioni Generali di Vendita (al paragrafo 7), che il consumatore è invitato a spuntare in fondo al form di registrazione e che sono indicate con il solo acronimo CGV cui corrisponde un link. Infine, in fondo al form vi è un ulteriore link da selezionare denominato “Registrati ore (sic) e scarica”. Nessun pagamento è richiesto online al momento della sottoscrizione.
Una volta inseriti i propri dati, i consumatori si sarebbero trovati ad aver inconsapevolmente sottoscritto un contratto con la società Estesa Limited con sede in Seychelles la quale, dopo la decorrenza del termine per il recesso senza che il consumatore avesse ricevuto (via e-mail o per corrispondenza) alcuna conferma del perfezionamento del contratto stesso, avrebbe inviato all’indirizzo indicato in sede di registrazione il sollecito di pagamento dell’importo di 96 euro, da corrispondere con bonifico bancario ad essa intestato. Nel messaggio e-mail di sollecito si legge: “Il mancato rispetto del termine indicato nel presente avviso di pagamento comporta, come da D.lgs. 231/2002, l’obbligo al pagamento di interessi moratori. Rientrano in questi ultimi in particolare le ulteriori spese per azioni legali (per esempio altri solleciti, il ricorso ad uno studio legale per la riscossione o l’avvio di una procedura giuridica)”.
3. Alcuni consumatori hanno, poi, precisato di aver segnalato all’indirizzo e-mail support@italia-programmi.net di voler denunciare la condotta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di aver ricevuto una risposta a firma del “Team di Italia-Programmi” in cui, nell’invitare all’adempimento contrattuale, la società indica: “Gentile Cliente, l’apertura di un’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei nostri confronti, non comporta la nullità del contratto di abbonamento biennale che lei ha sottoscritto. I nostri legali stanno fornendo tutta la documentazione richiesta dal Garante, e siamo certi che lo stesso accerterà che il nostro sito web adempie in modo esemplare agli obblighi legali di informazione, superando di molto i requisiti minimi di legge. Le ricordiamo, infine, che in caso di ulteriore ritardo nel pagamento saremo costretti ad incaricare il nostro studio legale per il recupero del suo credito tramite azione giudiziale e le ingenti spese derivanti da questa azione legale saranno totalmente a suo carico!”
Alcuni consumatori, infine, lamentano il fatto di aver manifestato la volontà di recedere dal contratto entro i dieci giorni dalla registrazione, alcuni entro dieci giorni lavorativi (così come indicato nelle condizioni di contratto presenti sul sito sotto la dizione “sono stato informato sul diritto di recesso”, da spuntare prima della registrazione) e di aver, ciò nonostante, ricevuto solleciti di pagamento senza che la volontà di recedere venisse presa in alcuna considerazione.
III. Possibili profili di scorrettezza delle pratiche commerciali
4. Il comportamento descritto al punto II della presente comunicazione potrebbe integrare più ipotesi di violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, ed, in particolare, due distinte pratiche commerciali scorrette:
a) Assume profili di ingannevolezza, in particolare, il comportamento del professionista, sopra descritto, in quanto i consumatori, attraverso la grafica del sito e le modalità di ricerca con cui arrivano sullo stesso, sarebbero stati indotti a ritenere, contrariamente al vero, che la fruizione dei software avvenga senza spese. Ciò in quanto i soggetti interessati da una ricerca di software gratuiti, arriverebbero ad una pagina del sito (www.italia-progammi.net) nella quale l’indicazione della reale natura del servizio (cioè un abbonamento a titolo oneroso per 24 mesi) sarebbe riportata con evidenza grafica poco percettibile.
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b) Appaiono, inoltre, connotate da profili di aggressività, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, le condotte di Estesa Ltd consistenti nel sollecitare il pagamento dell’abbonamento annuale prefigurando al consumatore ingenti oneri aggiuntivi – anche connesse ad azioni legali – non previamente quantificati, né quantificabili, con il chiaro intento di indurlo ad un tempestivo pagamento della somma richiesta e la condotta di ostacolo all’esercizio del diritto di recesso esercitato nei tempi e nei modi previsti dalle condizioni contrattuali presenti sul sito http://www.italia-progammi.net, ivi inclusa la diffusione di informazioni non veritiere ai consumatori circa una asserita collaborazione del professionista con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IV. Presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche
5. Sulla base degli elementi acquisiti sussistono nel caso di specie i presupposti perché l’Autorità deliberi, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale.
Infatti, sotto il profilo del fumus boni iuris, la condotta sopra descritta appare prima facie idonea ad indurre in errore i consumatori circa la natura e le caratteristiche, in particolare, l’onerosità dell’offerta, in quanto (i) per le modalità con cui gli stessi sono indirizzati al sito internet della società http://www.italia-progammi.net (ricerca su Google di software “gratis” che sono notoriamente disponibili in rete senza corresponsione di alcun corrispettivo), (ii) per la grafica del predetto sito, (iii) per le modalità di registrazione utilizzate (inserimento dati senza richiesta di alcuna informazione relativa alle forme di pagamento), nonché (iv) in ragione della mancanza di chiarezza delle comunicazioni da parte della società (via e-mail), anche successive alla registrazione (nel testo delle e-mail inviate subito dopo la registrazione – quindi entro il termine per l’eventuale recesso – non appare alcun esplicito riferimento alla natura onerosa del servizio), gli stessi sono indotti a credere che il servizio sia offerto gratuitamente, salvo poi ricevere numerosi e sistematici solleciti di pagamento per un servizio oneroso non richiesto. La condotta appare altresì, prima facie, connotata da aggressività in relazione all’insistenza con cui è richiesto il pagamento del servizio , utilizzando meccanismi di pressione psicologica consistenti, tra l’altro, nella prospettazione ai destinatari di ulteriori e non quantificati oneri economici in cui essi incorrerebbero in caso di azioni legali nei loro confronti per il recupero dell’asserito credito vantato, nonché in relazione alle condotte di ostacolo all’esercizio del diritto di recesso sopra illustrate.
Sotto il profilo del periculum in mora, il protrarsi dell’utilizzo da parte di Estesa di modalità di commercializzazione di software sul sito http://www.italiaprogrammi.net, tali da non mettere i consumatori in grado di comprendere la natura e le caratteristiche del servizio offerto ed, in particolare, la sua onerosità, potrebbe comportare, nelle more del procedimento, la sottoscrizione inconsapevole di servizi a pagamento per un crescente numero di consumatori. Inoltre, nelle more del procedimento, i consumatori si troverebbero esposti, da un lato, a ripetuti ed insistenti solleciti a corrispondere gli importi asseritamente dovuti, dall’altro, alle condotte di ostacolo all’esercizio del diritto di recesso secondo le modalità aggressive sopra descritte.
V. Modalità e termini istruttori
6. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:
a) l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto III;
b) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Vittoria Tesei;
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c) che il procedimento si concluderà entro 210 giorni dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento;
d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell’art. 16, comma 3 e 4, del Regolamento;
f) che l’ufficio presso cui le Parti possono accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell’accesso, è la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore (tel. 06/85821860). L’accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto;
g) che le Parti possono presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della presente. Il termine indicato è ridotto a 10 giorni con riferimento a memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento.
VI. Richiesta di informazioni
7. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale sopra illustrata, si chiede a Estesa Limited di voler fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):
OMISSIS
8. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmesse anche su adeguato supporto informatico.
9. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza, indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.
10. Nell’attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del Codice del Consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
11. Ai fini della quantificazione delle eventuali sanzioni pecuniarie di cui all’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, si chiede a Estesa Ltd di voler fornire copia dell’ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all’esercizio considerato.
12. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore ed il riferimento PS/7444. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla
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dottoressa Vittoria Tesei al numero 06/85821483 o al dott. Andrea Venanzetti 06/85821860 (fax 06/85821456).
Si allega informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Si informa che i dati personali che la riguardano acquisiti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (titolare del trattamento) sono utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina del titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, nonché del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e dalla disciplina del Decreto Legislativo n. 70/2003.
Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento sarà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità.
I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.
Nei confronti dei dati che lo riguardano l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l’aggiornamento), rivolgendo un’istanza all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
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